Divieto di fumo
Si Avvisa i Sigg. Docenti gli alunni ed il personale ATA che, considerata l’estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della salute, si ribadiscono le disposizioni vigenti riguardanti il divieto di fumo in tutti gli ambienti e luoghi di lavoro in base alle seguenti normative:
- Legge n. 584 dell’11 novembre 1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001;
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004.
- Art. 4, commi 1 e 2 del D.L. 104/2013
La disposizione in cui vige il divieto di fumo è estesa alle aree di pertinenza degli edifici scolastici (comprese le zone esterne) ed a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici. Il divieto si applica: ai dipendenti, agli utenti e a chiunque frequenti a qualunque titolo i locali della scuola.
Si informa il personale e gli studenti che tale divieto è esteso anche all’utilizzo delle c.d. “sigarette elettroniche”
La misura della sanzione attualmente va da un minimo di 27,50 Euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.
Il documento della circolare è al seguente link: Circolare n° 44